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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA Ordinanza N. 31/2008 |
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Disciplina della circolazione delle unità da diporto ed esercizio delle attività nautiche nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) ed in particolare l'art. 27 che determina che l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza dell'Autorità marittima, d'intesa con gli enti locali; VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) ed in particolare l‘art. 27 con cui si determina che l‘utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza dell‘Autorità marittima, d‘intesa con gli Enti locali; VISTO il D.M.10 maggio 2005 n. 121 recante l‘istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; VISTA la propria ordinanza n. 80/2001 in data 31.10.2001, come modificata con ordinanze nn. 05/2002 in data 27.03.2002 e 40/2003 in data 31.07.2003, con la quale è stata disciplinata la circolazione delle unità da diporto e l‘esercizio delle attività nautiche nell‘ambito del compartimento Marittimo di Chioggia; VISTA la propria ordinanza n. 84/1997 in data 08.05.1997 come modificata con ordinanza n. 09/2002 con la quale è stata disciplinata l‘attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto di cui all‘art. 13 della legge 50/1971; VISTI gli artt.17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l‘ art. 59 del relativo regolamento di esecuzione-parte marittima; RITENUTO necessario disciplinare compiutamente l‘utilizzazione dei natanti da diporto impiegati in attività di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, anche per le modalità delle loro condotta; SENTITI il Comune di Chioggia, la Provincia di Chioggia e la Regione Veneto ai sensi del citato art. 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; ORDINA E‘ approvato l‘allegato regolamento per la DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE UNITA‘ DA DIPORTO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA‘ NAUTICHE NELL‘AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA. E‘ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare l‘allegato regolamento. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, a norma degli artt. 53 e 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e saranno ritenuti comunque responsabili civilmente e penalmente per i danni a persone e/o cose a seguito dell‘inosservanza delle predette norme. Le proprie ordinanze n. 84/1997, n. 80/2001, n. 05/2002, n. 09/2002, n. 40/2003 e n. 26/2004 sono abrogate. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio e agli albi dei Comuni rivieraschi, ed è disponibile nel sito internet della Capitaneria di Porto di Chioggia al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.it/chioggia/ordinanze.cfm Chioggia, 08 maggio 2006 .f.to IL COMANDANTE C.F. (CP) Mario CENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE UNITA‘ DA DIPORTO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ NAUTICHE NELL‘AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA TITOLO I - NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA‘ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE, DIVERSI DAI COSI'DETTI PICCOLI NATANTI DI CUI AL TITOLO II
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO Per l‘esercizio dell‘attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, ai soli fini marittimi, non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa da rilasciarsi da parte della Capitaneria di porto di Chioggia, ma le società e/o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, per poter esercitare tale attività nell‘ ambito del Circondario Marittimo di Chioggia, devono essere iscritte nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Si rimanda a quanto contenuto nel Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell‘articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172) per quanto attiene all‘uso commerciale delle unità da diporto (art.2), nonché alle disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto (titolo III). Si rimanda a quanto contenuto nel D.P.R. 9 ottobre 1997 n.431 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene ai requisiti/abilitazioni necessari alla condotta del mezzo nautico. Si rimanda a quanto contenuto nel D.M. 5 ottobre 1999, n.478 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene le norme di sicurezza applicabili al mezzo nautico. E‘ fatto obbligo alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di natanti da diporto di munirsi di ogni eventuale autorizzazione, licenza o iscrizione in albi e/o registri previste dalle vigenti normative di legge. ART. 2 COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA‘, TENUTA REGISTRO ED ALTRI ADEMPIMENTI Le imprese che intendano esercitare attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nelle acque marittime del Compartimento Marittimo di Chioggia, dovranno far pervenire alla Capitaneria di Porto di Chioggia preventiva comunicazione di inizio attività contenente le seguenti informazioni: a) Ragione sociale della ditta, generalità e numero telefonico del referente prontamente rintracciabile. b) Tipo di natanti utilizzati. c) Luogo di abituale stazionamento dei natanti e/o di imbarco della clientela. La predetta comunicazione, da presentarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà pervenire anche da parte delle imprese che già esercitano l‘attività in parola.
Le suddette imprese dovranno altresì tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche dei natanti da diporto destinati alla locazione/noleggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili per ciascuno di essi. Nel registro andranno altresì annotate le generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore/noleggiatore, relativo numero di telefono cellulare ed eventuali indicazioni utili ad una sua successiva rintracciabilità (es hotel, campeggio etc.) nonché data ed orario di inizio e fine della locazione e noleggio. Le predette annotazioni andranno apposte (ad esclusione, ovviamente, della data e ora della riconsegna/rientro) al momento della consegna del natante in caso di locazione ed al momento dell‘imbarco della clientela in caso di noleggio. Il locatore dovrà accertarsi, facendone menzione nel registro, dell‘effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora prescritta, nonché, preliminarmente, fornire le principali informazioni tecniche relative all‘uso del natante e mantenere disponibile il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di mare di interesse.
ART. 3 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA LOCAZIONE DI NATANTI DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, indipendentemente dalla nazionalità del natante quando, in relazione alla tipologia dell‘unità, la navigazione rientri in una delle ipotesi di cui all‘art.39 del Decr. Legisl. 18.07.2005 n.171 che ne prescrive l‘obbligatorietà. Nondimeno, vigendo la legislazione di cittadinanza, non sarà perseguibile il soggetto straniero munito di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo stato di appartenenza per il comando di quella tipologia di unità o che esibisca una dichiarazione, rilasciata dall‘autorità di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di quel paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.
TITOLO II - NORME PER LA LOCAZIONE E DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALO‘, CANOE MOSCONI E TAVOLE A VELA, DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI L‘esercizio dell‘attività di pubblica locazione di Iole, Pattini, Sandolini, Pedalò, Canoe, Mosconi e Tavole a Vela destinati al diporto dei bagnanti, da parte delle ditte debitamente autorizzate dai Comuni costieri competenti per territorio, deve essere effettuato con l‘osservanza delle seguenti disposizioni: 1. i natanti a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 300 (trecento) metri dalla costa in ore diurne, senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 (cinquecento) metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. I predetti natanti possono imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall‘art.13 del D.M. 478/99; 2. le tavole a vela e i piccoli natanti a vela non possono allontanarsi più di 1 (uno) miglio dalla costa in ore diurne; 3. i natanti di cui ai punti 1. e 2. non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 (quattordici) anni; 4. il locatore deve sempre tenere approntata un‘ idonea unità di salvataggio dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 (dodici) metri e cavo di rimorchio per interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore si identifichi col titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante indicazione delle ditta e ragione sociale e con un numero progressivo. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore, è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore deve segnalare la situazione di pericolo issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare. 5. per le tavole a vela (windsurf), l‘atterraggio e l‘uscita dovranno avvenire esclusivamente tramite l‘apposito corridoio di atterraggio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia. 6. per l‘uso della tavola a vela (windsurf) deve essere indossato idoneo giubbetto di salvataggio di tipo approvato o altro aiuto al galleggiamento munito di marcatura CE.
TITOLO III - NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D‘ACQUA E MEZZI SIMILARI ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI La navigazione degli acquascooters, moto d‘acqua e mezzi similari, può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: 1. nell‘ambito dei porti e dei canali marittimi in genere, nel canale di accesso al porto, nonché negli specchi acquei antistanti le banchine portuali e le opere foranee del porto di Chioggia; 2. ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di maricoltura/acquicoltura/molluschicoltura; 3. oltre 1 (uno) miglio dalla costa; 4. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione; 5. Ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
ART. 6 PRESCRIZIONI 1. La conduzione delle moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari è consentito esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e siano muniti di patente nautica. Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni. 2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone trasportate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo prescritto dalla Federazione Italiana Motonautica; 3. Le moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. ll dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto (D.M. n. 478/99). 4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette. 5. E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari, così come attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate.
ART. 7 CONDIZIONI PER L‘ESERCIZIO 1. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell‘efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l‘Autorità Marittima pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. 2. Il numero di persone trasportabili da ciascun mezzo, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica. 3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza delle moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi, disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia, alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Nella fascia compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 1000 (mille) dalla battigia, le moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari dovranno osservare il limite di velocità di 10 (dieci) nodi e navigare con scafo in dislocamento.
TITOLO IV - NORME PER L‘ESERCIZIO DELLE ATTIVITA‘ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI ”SILURI/BANANA”.
ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI Nel Compartimento Marittimo di Chioggia le attività in epigrafe sono consentite in ore diurne con mare calmo, vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort, e nella fascia compresa tra i 500 (cinquecento) metri e i 1 (uno) miglio nautico dalla costa. In particolare, l‘attività di paracadutismo ascensionale è consentita con condizioni di visibilità tali da permettere il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, la visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze. Il conduttore dell‘unità che traina il paracadute ascensionale o il galleggiante è comunque tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza. Durante la stagione balneare, per raggiungere la zona di esercizio suindicata, i conducenti delle unità a motore impiegate nelle predette attività, devono obbligatoriamente utilizzare i corridoi di atterraggio appositamente predisposti, e disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia. I predetti corridoi sono da percorrere a velocità non superiore a 3 (tre) nodi e, lungo la direttrice dei corridoi stessi, in senso perpendicolare alla costa, almeno fino a 500 (cinquecento) metri dalla medesima. Nella fascia compresa tra i 300 (trecento) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, la navigazione deve essere effettuata in dislocamento e, comunque, ad una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi. Le attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante comunemente denominato “siluro/banana” sono comunque subordinate all‘ osservanza di altre disposizioni vigenti laddove applicabili.
ART. 9 CONDIZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARSI NELLO SVOLGIMENTO DELL‘ATTIVITA‘ L‘esercizio delle attività di cui al precedente articolo 8 dovrà essere svolto con l‘osservanza delle seguenti condizioni particolari: a) Il conduttore delle unità utilizzate per il traino di paracadute ascensionale o galleggianti denominati —siluri/banane“, dovrà avere almeno 18 (diciotto) anni compiuti e, per la condotta di mezzi con finalità lucrative (noleggio/locazione) dovrà essere munito di idoneo titolo professionale del diporto ai sensi del D.M. 10 maggio 2005 n. 121, mentre per l‘attività a fine diportistico non lucrativo dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; b) Sui siluri/banane possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 14 (quattordici) anni, mentre per l‘attività di paracadutismo ascensionale, potrà essere trainata persona di età non inferiore ai 16 (sedici) anni. c) A bordo dell‘unità trainante dovrà essere presente un‘altra persona maggiorenne esperta nel nuoto ed in possesso di brevetto di assistente bagnante o aiuto assistente in corso di validità, rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto ovvero da altro ente riconosciuto. d) Le unità dovranno essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, di dispositivi retrovisori, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato. e) A bordo dell‘ unità trainante dovrà essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche, (VHF), anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,800 Mhz). f) Durante le varie fasi dell‘esercizio, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante non dovrà mai essere inferiore a 20 (venti) metri; il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi, pari a 36,3 (trentasei,tre) metri. g) Le unità utilizzate dovranno essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell‘elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato. h) Ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista o non più di un galleggiante. La persona munita di paracadute e tutte le persone trasportate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare l‘imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato. Il paracadutista, oltre alla cintura di salvataggio, o altro ausilio al galleggiamento, dovrà indossare anche un casco protettivo. i) Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività dovranno contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati e/o trainati durante lo svolgimento della specifica attività (traino siluri/banane e/o paracadutismo ascensionale). j) Il paracadute ascensionale potrà effettuare la partenza e l‘arrivo soltanto in acque oltre 500 (cinquecento) metri dalla costa, da raggiungere con il motore al minimo regime consentito, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi riservati per tale attività e disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia. k) Quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l‘atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore; Alle unità in navigazione nelle vicinanze di quelle impiegate nelle attività di cui trattasi è vietato: a) avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo/sportivo/paracadute o cavo/galleggiante o, comunque inferiore a 50 (cinquanta) metri; b) seguire o attraversare la scia, nonché di attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo tale da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità. c) seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza i siluri/banane trainati, così come attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta le persone trainate/trasportate.
ART. 10 COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA‘ Le attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante comunemente denominato “siluro/banana“ possono essere effettuate: a) Per conto proprio; b) Per conto terzi a fini di lucro (mediante l‘utilizzo di unità ed attrezzature all‘uopo noleggiate o prese in locazione) c) Da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fine di lucro L‘esercizio dell‘attività per conto proprio può essere consentito con l‘osservanza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Qualora l‘attività sia svolta per conto terzi a fine di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fine di lucro, oltre all‘ osservanza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, deve essere fatta pervenire alla Capitaneria di porto di Chioggia preventiva comunicazione di inizio attività contenente le seguenti informazioni: · Ragione sociale ditta ovvero denominazione del sodalizio sportivo nonché nominativo e generalità del titolare della ditta/presidente del sodalizio sportivo nonché del conduttore del natante e della persona esperta nel nuoto. Numero telefonico di referente prontamente rintracciabile. · Tipo di unità utilizzata e, qualora iscritta, del numero di iscrizione con indicazione se munita di idrogetto o di idoneo sistema di protezione dell‘ elica. · luogo di imbarco della clientela/affiliati nonché dello specchio acqueo interessato all‘attività in parola · Copia delle dichiarazione di idoneità di cui al precedente articolo 9, lettere c) e f). rilasciate da Organismo notificato Ogni cambiamento di quanto comunicato in sede di inizio attività dovrà essere tempestivamente reso noto alla Capitaneria di Porto di Chioggia. Le attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante comunemente denominato “siluro/banana“ sono comunque subordinate all‘osservanza di altre eventuali disposizioni vigenti laddove applicabili.
TITOLO V - NORME PER L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITA‘ DI SCI NAUTICO E SIMILARI (AD ES. WAKESKATE, WAKEBOARD).
ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI 1. L‘esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. 2. L'esercizio dell'attività dello sci nautico e delle pratiche similari (come ad es. wakeboard e wakeskate) può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall‘imboccatura dei porti del Compartimento Marittimo di Chioggia ed è fatto inoltre divieto di navigare: · Nell‘ambito dei porti e dei canali marittimi in genere, nel canale di accesso al porto, nonché negli specchi acquei antistanti le banchine portuali e le opere foranee del porto di Chioggia; · Ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi e mobili da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; · Ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; · All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; · Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;•oltre 1 (uno) miglio dalla costa; · In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
ART. 12 CONDIZIONI PER L‘ESERCIZIO 1. La pratica dello sci nautico e delle attività similari è subordinata all‘osservanza delle condizioni sotto riportate: a) Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico ed attività similari per finalità lucrative (noleggio/locazione), dovrà essere munito di idoneo titolo professionale del diporto ai sensi del D.M. 10 maggio 2005 n. 121, mentre per l‘attività a fine diportistico non lucrativo dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona maggiorenne esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante o aiuto assistente in corso di validità, rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto ovvero da altro ente riconosciuto. c) Il conduttore dovrà essere maggiorenne (avere almeno 18 anni compiuti); d) La persona trainata (sciatore) dovrà avere almeno 16 (sedici) anni compiuti; e) Le unità dovranno essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, di dispositivi retrovisori, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato. f) Durante le varie fasi dell‘esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; g) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalle spiagge; h) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e cosi pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori; i) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.; j) Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 478 del 5 ottobre 1999) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; k) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo omologato alla vigente normativa. 2. Le persone che svolgono tale attività sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l‘Autorità Marittima pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. 3. L‘esercizio dello sci nautico per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
TITOLO VI - DISCIPLINA PER L‘ESERCIZIO DEL KITE-SURF
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI I Kite Surf possono navigare esclusivamente oltre i 300 (trecento) metri dalla costa, ed a non più di 1 (uno) miglio dalla stessa. L‘uso del Kite Surf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 16 (sedici) anni di età. Durante l‘utilizzo del Kite Surf è obbligatorio indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (es. cintura di salvataggio) munito di marcatura CE. Il Kite Surf deve essere, inoltre, dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, permetta l‘apertura dell‘ala e il conseguente sventamento, mantenendola, comunque, vincolata alla persona.
ART. 14 MODALITA‘ DI UTILIZZO DEI KITE-SURF Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l‘atterraggio e la partenza dei Kite-surf devono avvenire obbligatoriamente all‘interno di appositi corridoi di lancio come disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia. · la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall‘aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 (cento) metri dalla battigia); · nei 100 (cento) metri sopraccitati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro; · l‘impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia; · l‘uso del corridoio è libero e gratuito; · all‘interno dei corridoi così come definiti al presente articolo, è tassativamente vietata la balneazione nonché la navigazione delle unità a remi, a motore ed a vela con motore ausiliario, sci nautico, windsurf, moto d‘acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.
TITOLO VII - CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO
ART. 15 MODALITA‘ DI UTILIZZO DEI CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO Per l'attraversamento delle zone di mare riservate alla balneazione, le unità a vela o a motore devono utilizzare gli appositi "corridoi di lancio/atterraggio" disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia. Le unità che utilizzano i corridoi di lancio/atterraggio, qualora non diversamente disciplinato nei precedenti articoli, devono percorrere i corridoi di lancio/atterraggio in dislocamento e a velocità moderata (comunque non superiore ai 3 (tre) nodi), in modo da limitare al massimo eventuali emissioni di scarico ed acustiche che possano recare disturbo per i bagnanti. E‘ sempre vietato l‘ormeggio di qualsiasi unità all‘interno dei predetti corridoi di lancio Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. |