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Legge n. 963 del 14 luglio 1965 - estratto

 

Disciplina della pesca Marittima

articolo 18

La pesca subacquea con fucile o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservare nella detenzione e l'uso del fucile subacqueo e attrezzi similari.