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D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 - estratto

 

Regolamento per l'esecuzione della Legge 14.071965 n. 963 Concernente la disciplina della pesca marittima

 

articolo 128 - Pesca subacquea Professionale

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di coralli e molluschi.

 

articolo 128 bis - Pesca sportiva

La pesca sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. E" consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione. fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

 

articolo 129 - Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 Mt. dalla spiaggia frequentata dai bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 Mt. dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

e) a distanza inferiore a 100 Mt. dalle navi ancorate fuori dal porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi determinate dal Capo del Compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

 

articolo 130 - Segnalazioni

11 subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non Inferiore ai 300 metri: se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare dentro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

 

articolo 131 - Limitazioni di uso de! fucile subacqueo

E vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione