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Decreto del Ministero della Marina Mercantile n. 249 del 1 giugno 1987 - estratto |
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Norme per la pesca subacquea professionale e per la salva guardia e la sicurezza dei pescatori subacquei 1 - La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono In possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei. 2 - La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. - Al pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, mollusco e crostacei.
3 - Al fini della sicurezza e della salvaguardia dei
pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito
trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi
simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per
ogni singolo mezzo nautico, e una bombola di capacità non superiore a 10
litri, fermo re stando 11 divieto di servirsene per l'esercizio della pesca
subcquea. |
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