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Decreto del Ministero della Marina Mercantile n. 249 del 1 giugno 1987 - estratto

 

Norme per la pesca subacquea professionale e per la salva guardia e la sicurezza dei pescatori subacquei

1 - La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono In possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.

2 - La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

- Al pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, mollusco e crostacei.

3 - Al fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, e una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo re stando 11 divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subcquea.

Durante ['attività di pesca subacquea il pescatore deve esse re costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza: in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso un a cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.